Per realizzare delle opere pubbliche e per l’acquisizione di beni o servizi da parte della Pubblica Amministrazione è necessario indire delle gare d’appalto che permettano una gestione pubblica del territorio improntata sul rispetto della trasparenza, della concorrenza e della meritocrazia tra i vari operatori economici partecipanti. La gara di appalto è quindi uno strumento che evidenzia il bisogno per una pubblica amministrazione di acquistare servizi, lavori pubblici ma anche merci da parte di aziende del servizio pubblico.
Questa procedura amministrativa prende forma con i bandi pubblici: le imprese interessate – dotate dei requisiti di ammissione richiesti – partecipano alla selezione per eseguire forniture ovvero lavori di interesse pubblico con le caratteristiche indicate nel bando; il vincitore della gara – la cui offerta è risultata in linea con i requisiti di aggiudicazione – potrà stipulare il contratto di appalto e occuparsi dell’esecuzione del contratto stesso. Il procedimento, che si attua attraverso varie fasi, è disciplinato dall’articolo 11 del codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006).
Pubblicazione del bando di gara
I bandi di gara sono predisposti dalle Stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le categorie professionali interessate. Per quanto riguarda la pubblicazione del bando esso può essere indetto da enti pubblici quali autorità locali, organismi di diritto pubblico, governi, la stessa Unione Europea e le organizzazioni internazionali, le aziende che operano nei settori speciali; al procedimento concorsuale possono partecipare le imprese interessate, dotate dei requisiti richiesti dal bando di gara, presentando idonea e esplicita domanda.
A questo proposito si guardi la parte relativa i soggetti ammessi a partecipare ai bandi di gara (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di imprese), disciplinata dall’articolo 34 del Codice dei Contratti.
Ricezione delle offerte
Nell’ambito della ricezione delle offerte entro il termine indicato dal bando:
ai fini del controllo sul possesso dei requisiti si aprono le buste ricevute e si controlla la documentazione amministrativa per la verifica del possesso dei requisiti richiesti e la successiva ammissione delle imprese alla gara di appalto;
Verifica della conformità della documentazione delle proposte
Si procede poi con una seconda fase in cui si valuta e determina la migliore offerta, ai fini della successiva individuazione, in via definitiva, dell’impresa aggiudicatrice e, decorso il termine stabilito dalla legge, si provvede alla stipula del contratto di appalto e all’avvio dell’esecuzione.
L’aggiudicazione di un appalto pubblico avviene secondo due modalità: in relazione al prezzo più basso cioè nella misura inferiore rispetto a quello posto a base di gara o secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, che riguarda sia i criteri economici sia quelli tecnici di valutazione dell’offerta (specificati nel bando con relativa ponderazione di essi) pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (prezzo, qualità, funzionalità, ecc.).
Per la partecipazione ad una gara d’appalto devono essere rispettati dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale.
I requisiti di ordine generale (es. non assoggettabilità allo stato di fallimento) sono elencati nell’articolo 80 del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e sono richiesti per partecipare a tutte le gare per pubblici appalti. I requisiti di ordine speciale sono distinti in due principali tipologie:
requisiti di capacità economico finanziaria
requisiti di capacità tecnico professionale
La verifica di questi requisiti spetta a delle società di attestazione specifiche, le cosiddette Società Organismi di Attestazione (S.O.A.), autorizzate dall’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici quale garanzia per l’idoneità di un’impresa.